Art. 3.
(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).

      1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono deliberare di avvalersi dell'INPS per la corresponsione degli assegni già maturati in relazione ai periodi di esercizio del mandato parlamentare precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi Uffici di Presidenza provvedono a fornire all'INPS tutte le informazioni necessarie e a rimborsarlo annualmente dei pagamenti da esso effettuati in relazione ai citati assegni.
      2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.